Onorevoli Colleghi! - Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono stati introdotti criteri più restrittivi in tema di integrazione al trattamento minimo, rispetto alla precedente normativa di cui al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
      La valutazione dei presupposti che legittimano il provvedimento è stata fondata sulla condizione reddituale complessivamente goduta dal pensionato, con particolare riguardo pertanto anche ai redditi percepiti dal coniuge.
      Nella fattispecie, l'articolo 4, modificando l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, ha subordinato l'applicazione dell'integrazione alla presenza di redditi, in caso di persona non coniugata ovvero legalmente ed effettivamente separata, non superiori al doppio dell'importo annuo del trattamento minimo, oppure non superiori al triplo se cumulati con quello del coniuge.
      Gli effetti determinati dall'entrata in vigore dei nuovi requisiti reddituali sono da subito apparsi particolarmente iniqui nei confronti di quelle donne che, nella prospettiva del conseguimento dell'integrazione al minimo, avevano scelto di abbandonare l'attività lavorativa per dedicarsi con maggiore impegno alla cura della famiglia.
      La necessità di riconoscere più adeguati livelli di tutela, in particolare alla predetta categoria di persone, ha indotto il legislatore

 

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ad apportare delle modifiche alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 503 del 1992: con l'articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ne è stata differita l'entrata in vigore e ne sono stati innalzati i limiti di reddito inizialmente previsti; con la legge 14 dicembre 2000, n. 385, in deroga all'articolo 6 del decreto-legge n. 463 del 1983, modificato dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, è stato subordinato il conseguimento di un'integrazione soltanto parziale al possesso - al momento della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 1992 - di determinati requisiti di anzianità contributiva.
      I predetti interventi modificativi, tuttavia, non hanno posto fine alle sperequazioni generate dall'applicazione della nuova disciplina.
      La presente proposta di legge, pertanto, si propone di ripristinare lo status quo ante attraverso l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prevedendo, altresì, la possibilità, per tutte quelle donne che avessero sospeso il programma previdenziale perché ancora lontane dalla possibilità di accedere al beneficio de quo, di utilizzare i contributi a suo tempo corrisposti quale «premio d'ingresso» al «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», costituito nell'ambito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
 

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